Le nostre FAQ sulla nuova etichetta europea degli pneumatici

Per come la vediamo, tecnicamente non c’è bisogno di distinguere gli pneumatici etichettati conformemente al vecchio Regolamento 2009/1222 da quelli etichettati conformemente al nuovo Regolamento 2020/740. Cambieremo solo le etichette sugli pneumatici in produzione al momento della conversione. La composizione degli pneumatici rimarrà la stessa. Disporremo di un database interno che documenterà la modifica e ci consentirà di stabilire la settimana produttiva della conversione alla nuova etichetta europea.


Stiamo sviluppando una documentazione del punto vendita che fornisca informazioni ai clienti B2B e ai clienti finali. Sul nostro sito web potete trovare l’opuscolo in formato PDF.


L’Falken Tyre Europe GmbH varierà gradualmente nel corso del 2021. La scadenza per i produttori è il 30 novembre 2021. Dopo novembre 2021 i produttori potranno distribuire solo pneumatici con la nuova etichetta. I fornitori possono continuare a vendere pneumatici con la vecchia etichetta anche oltre novembre 2021.


Si prega di consultare l’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/740 in merito agli obblighi dei fornitori di pneumatici.


Consigliamo di esibire la nuova etichetta non appena la modifica viene apportata nella produzione, ma riteniamo che durante il periodo di transizione possano essere esibite entrambe le etichette. Dopo novembre 2021 i clienti finali potranno visualizzare solo la nuova etichetta.


Riteniamo che il vecchio materiale possa essere utilizzato fino al termine del periodo di transizione a novembre 2021.


Si prega di consultare l’articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/740 in merito agli obblighi dei fornitori di pneumatici. In linea generale, l’etichetta deve poter essere visualizzata da qualsiasi cliente. La scheda informativa del prodotto deve inoltre essere messa a disposizione in formato cartaceo o elettronico.


L’articolo 4 e l’articolo 6, che disciplinano l’obbligo di dotare gli pneumatici della nuova etichetta, sono in vigore dal 1° maggio 2021.


Tutte le classi di pneumatici prodotte dopo il 1° maggio 2021 (quindi con una data di produzione uguale o successiva a “1821” e distribuiti dopo tale data) devono possedere l’etichetta del Regolamento 2020/740.


Dal 1° maggio 2021, sia l’etichetta vecchia, sia quella nuova saranno presenti sugli pneumatici e nei punti vendita, a seconda della data in cui tali pneumatici sono stati distribuiti.

Non è obbligatorio ri-etichettare gli pneumatici distribuiti prima del 1° maggio 2021. Gli pneumatici potrebbero essere presenti nei negozi o grandi magazzini ancora per anni. Tuttavia, dal 1° dicembre 2021 NESSUNO pneumatico nell’ambito di applicazione del Regolamento potrà essere distribuito con l’etichetta del Regolamento (CE) 2009/1222, indipendentemente dalla data di produzione.


Sì. Il codice QR è collegato all’etichetta e alla scheda informativa del prodotto riportate nell’EPREL. Saranno visualizzabili sullo schermo di un lettore di codici QR, come uno smartphone. Il codice QR è uno universal resource locator (URL, localizzatore universale di risorse) a lettura ottica collegato alla specifica voce nel sistema EPREL.

Tale link comprende il codice unico associato al particolare tipo di pneumatico, cioè l’identificatore di prodotto EPREL. Il codice QR consente di accedere alle informazioni pubbliche nell’EPREL che compongono l’etichetta e la SIP.

Le informazioni pubbliche sono visualizzabili sul browser internet. È possibile visualizzare, scaricare o stampare una versione in PDF dell’etichetta e della SIP.

I modelli equivalenti possiedono un diverso codice unico del prodotto e un altro codice QR ma sono collegati alla stessa etichetta e SIP (per la definizione stessa di “equivalente”).


EPREL può produrre automaticamente una SIP dai dati inseriti dal fornitore, in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Per adempiere agli obblighi è necessario che il tipo di pneumatico sia registrato nell’EPREL, se non viene fornita una versione cartacea.


Il codice QR fornisce un link diretto alle informazioni “pubbliche” archiviate nell’EPREL, cioè a tutti i parametri che compongono l’etichetta e la scheda informativa del prodotto.

In alternativa, è necessario fornire l’URL che corrisponde chiaramente al codice QR nelle situazioni in cui non è disponibile un lettore di codici QR.

Conformemente all’art. 32) del Regolamento quadro (UE) 2017/1369, i fornitori forniranno la scheda informativa del prodotto su richiesta dei rivenditori entro 5 giorni lavorativi. In linea di principio, lo scopo del codice QR è fornire a chiunque immediato accesso online alla scheda informativa del prodotto scansendo il codice QR con un apposito dispositivo.

EPREL non fornirà pubblicamente informazioni prima della data d’inizio di applicazione della nuova etichetta, cioè fornendo il solo codice QR non si avrà accesso alle informazioni prima del 1° maggio 2021.

Più in generale, il codice QR non fornisce informazioni pubblicamente accessibili indicate nell’EPREL prima della data d’inizio della distribuzione.


Il termine “corredato” si trova nell’articolo 4 del Regolamento: “I fornitori garantiscono che gli pneumatici siano corredati di un’etichetta degli pneumatici (in forma di autoadesivo o di etichetta cartacea dello pneumatico) e di una scheda informativa del prodotto. Non è indicato chiaramente il formato della scheda informativa del prodotto. L’articolo 3(8) definisce la “scheda informativa del prodotto come un documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato III, in forma cartacea o elettronica. Se la scheda informativa del prodotto può essere visualizzata in formato elettronico scansendo il codice QR sull’etichetta (stampata su un supporto fisico), essa soddisfa l’obbligo di corredare gli pneumatici della scheda informativa del prodotto. Tuttavia, se il cliente non riesce ad accedere alla SIP tramite il sistema EPREL con il codice QR, allora la SIP può essere fornita fisicamente.”


Per come la vediamo, tecnicamente non c’è bisogno di distinguere gli pneumatici etichettati secondo il vecchio regolamento 2009/1222 da quelli etichettati secondo il nuovo regolamento 2020/740. Cambieremo solo le etichette sugli pneumatici in produzione al momento della conversione. La composizione degli pneumatici rimarrà la stessa. Gli pneumatici avranno lo stesso codice articolo e lo stesso codice EAN. L’FTE non distinguerà la varie etichette.


Non è obbligatorio ri-etichettare gli pneumatici distribuiti prima del 1° maggio 2021. Gli pneumatici potrebbero essere presenti nei negozi o grandi magazzini ancora per anni. Gli pneumatici forniti ai clienti fornitori e ai rivenditori possono essere venduti senza restrizioni. Nel corso del 2021, Falken potrebbe consegnare riserve di magazzino che riportano etichette conformi al vecchio Regolamento 2009/1222, dato che tali pneumatici sono stati prodotti prima di maggio 2021. Potrebbero anche verificarsi casi in cui l’FTE spedisce pneumatici sia con etichetta nuova, sia vecchia nello stesso lotto di una specifica di pneumatici.


A maggio 2021 il Parlamento dell’Unione europea approverà un nuovo regolamento sull’etichettatura degli pneumatici, (UE) 2020/740. Tale nuovo regolamento sostituisce il vecchio Regolamento sull’etichettatura (UE) 2009/1222.


Per la base tecnica della classificazione dell’etichetta consultare il Regolamento (UE) 2020/740, allegato I, relativo all’analisi, alla classificazione e alla misurazione dei parametri. Qui si possono trovare i livelli di prestazione degli pneumatici rilevanti per la classificazione dell’etichettatura.


Per la base tecnica della classificazione dell’etichetta consultare il Regolamento (UE) 2020/740, allegato I. Il valore misurato per il rumore esterno di rotolamento (N, in dB(A)) verrà specificato in decibel. La classe di rumore esterno di rotolamento verrà stabilita ed illustrata sull’etichetta dello pneumatico sulla base dei valori limite (VL) stabiliti nella parte C dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 661/2009.


L’etichetta illustra tutte le classificazioni obbligatorie ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura di pneumatici.