Condizioni generali di contratto di Dunlop Tyre Europe GmbH
A. Ambito di validità e conclusione del contratto
e1. Le presenti condizioni generali di contratto sono parte integrante di tutte le offerte e di tutti i contratti relativi a forniture e servizi di Dunlop Tyre Europe GmbH (di seguito “Dunlop”) e valgono anche per le relazioni d’affari future. Condizioni di contratto diverse o integrative non trovano applicazione, anche in assenza di una contestazione esplicita da parte di Dunlop e valgono solo nel singolo caso, qualora Dunlop le riconosca espressamente.
2. Le presenti condizioni generali di contratto valgono esclusivamente in relazione agli imprenditori (§ 14 BGB (Codice Civile tedesco)).
3. Tutti gli accordi fatti in occasione della conclusione del contratto vengono messi interamente per iscritto. Non hanno luogo accordi accessori in forma orale, salvo prova contraria. I collaboratori di Dunlop non sono autorizzati a fare promesse in forma orale che si discostino da quanto concordato per iscritto nel contratto.
4. Le offerte di Dunlop si intendono senza impegno e non vincolanti, salvo espressamente indicate come vincolanti. L’ordine da parte del cliente vale come proposta di contratto vincolante. Il contratto viene in essere solo con l’accettazione per iscritto dell’ordine del cliente da parte di Dunlop (ad es. attraverso una conferma dell’ordine). Dunlop non è tenuta ad accettare una proposta di contratto. Ciò vale anche qualora l’ordine venga effettuato tramite un portale clienti messo a disposizione da Dunlop.
5. Viene fatta riserva di modifiche tecniche della merce ai fini di un miglioramento, nella misura in cui tali modifiche siano ragionevoli per il cliente e in particolare non comportino né una riduzione del valore né una limitazione dell’idoneità all’uso.
B. Condizioni di fornitura
1. La fornitura avviene secondo quanto indicato nella rispettiva clausola di fornitura concordata contrattualmente ai sensi degli Incoterms 2020, determinante anche al momento del passaggio del rischio. Resta salvo il passaggio del rischio previsto dalla legge in caso di un ritardo di accettazione.
Salvo diversamente concordato, la fornitura avviene EX WORKS (franco fabbrica) ai sensi degli Incoterms 2020.
In caso di spedizione, Dunlop ha il diritto di determinare individualmente il tipo di spedizione (in particolare la ditta di trasporto, l’imballaggio e la modalità di spedizione). Lo scarico dei veicoli di fornitura è in ogni caso a carico del cliente. Lo scarico deve avvenire entro il termine concordato per lo scarico. Se un tale termine non viene concordato, il cliente deve scaricare il veicolo immediatamente. Se lo scarico non avviene entro un tempo ragionevole, Dunlop si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese aggiuntive a lei imposte dalla ditta di trasporto, fatto salvo il caso in cui il cliente dimostri che non può essere ritenuto responsabile per il ritardo.
2. Tempi di consegna vincolanti devono essere concordati singolarmente.
3. Le forniture parziali sono consentite entro limiti ragionevoli.
4. La fornitura avviene con riserva di un autoapprovvigionamento corretto e tempestivo.
5. Il termine di fornitura viene prorogato proporzionalmente in caso di eventi imprevedibili, eccezionali e inevitabili nonostante l’attenzione ragionevolmente adottata e richiesta dalle circostanze del caso, in particolare nei casi di forza maggiore, che impediscono a Dunlop una consegna entro i tempi previsti, come ad es. incendi, inondazioni e simili catastrofi naturali, una generale carenza di energia e materie prime, scioperi o serrate legittime, guerre, guerre civili o insurrezioni, pandemie, epidemie, divieti di esportazione e di importazione o altre misure amministrative. In simili circostanze Dunlop è esente dall’obbligo di prestazione per la durata dell’impedimento e di un tempo di ripristino congruo. Dunlop informerà immediatamente il cliente riguardo all’impedimento e alla sua durata prevista subito dopo esserne venuta a conoscenza. Le parti patteggeranno in buona fede riguardo alla possibilità di adeguare i rispettivi obblighi alle circostanze mutate. Qualora l’impedimento duri oltre tre mesi, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto. In tal caso Dunlop restituirà al cliente gli eventuali pagamenti già versati per i servizi non ancora forniti.
C. Prezzi e condizioni di pagamento
1. I prezzi sono vincolanti e si intendono in EURO, salvo il caso in cui sia stata espressamente concordata un’altra valuta, più la relativa imposta sul valore aggiunto a norma di legge; a seconda delle condizioni di fornitura concordate ai sensi degli Incoterms 2020, al prezzo della merce si aggiungono le spese di trasporto, le spese doganali e le spese accessorie, come ad esempio l’ecotassa di legge (Eco-Fee). Qualora da parte di Dunlop venga concordata una spedizione veloce (ad es. trasporto aereo, spedizione celere o espressa), i costi aggiuntivi corrispondenti sono a carico del cliente. Dunlop si riserva il diritto di applicare dei supplementi in caso di mancato raggiungimento della quantità minima e/o forniture sulle isole. Questi vengono comunicati al momento della conclusione del contratto. Qualora la fornitura debba avvenire presso terzi, Dunlop può applicare una tariffa di servizio forfettaria, da concordare nel singolo caso.
2. Salvo diversamente concordato o dichiarato, gli importi fatturati devono essere saldati entro 15 giorni dalla data di fatturazione senza detrazione di sconti. La data di ricezione del pagamento corrisponde al giorno in cui l’importo viene accreditato sul conto bancario di Dunlop. Il rischio del metodo di pagamento è a carico del cliente. In caso di ritardo del pagamento, a Dunlop spettano senza limitazioni le pretese e i diritti che la legge prevede.
3. I bonus vengono accordati soltanto se tutti gli obblighi di pagamento esigibili relativi a forniture precedenti sono stati adempiuti e gli importi fatturati sono stati accreditati puntualmente sul conto di Dunlop.
4. Dunlop si riserva il diritto di esigere contrattualmente dei pagamenti anticipati in particolare in caso di primi ordini o di superamento delle scadenze di pagamento. Se l’adempimento delle pretese di pagamento di Dunlop è compromessa a causa di un’insufficiente capacità di prestazione del cliente, in particolare a causa di un peggioramento del suo stato pecuniario, Dunlop ha il diritto di condizionare la fornitura a un pagamento anticipato o a una prestazione di garanzia appropriata. Qualora il pagamento anticipato o la prestazione di garanzia non avvenga entro un termine appropriato, Dunlop ha il diritto di recedere dal contratto oppure, in caso di rapporto contrattuale di durata indeterminata, di disdire il contratto.
5. I prezzi si intendono come prezzi fissi solo se ciò è espressamente concordato. Dunlop si riserva il diritto di adeguare i prezzi, qualora, per motivi non imputabili a Dunlop, le voci di costo alla base del calcolo dei prezzi cambino tra il conferimento dell’ordine e la fornitura e da ciò, tenendo conto dello sviluppo delle restanti voci di costo, derivi per Dunlop un cambiamento dei costi complessivi per l’adempimento del contratto. In tal caso Dunlop informerà immediatamente il cliente per iscritto circa l’adeguamento dei prezzi prima della fornitura. Se da ciò deriva un aumento di oltre il 10 % rispetto al prezzo originario, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato a Dunlop per iscritto immediatamente dopo la comunicazione dell’adeguamento dei prezzi e prima della fornitura.
6. Il cliente ha diritto a una compensazione solo se il suo controcredito è incontestato o legalmente accertato. Questa limitazione non si applica qualora si tratti di controcrediti dovuti a difetti e i controcrediti risultino dallo stesso rapporto contrattuale del credito di Dunlop.
7. Dunlop ha il diritto compensare tutti i crediti che spettano al cliente rispetto a Dunlop.
D. Riserva di proprietà
1. La merce fornita resta di proprietà di Dunlop fino al saldo completo di tutti i crediti derivanti dalla relazione d’affari, anche di un eventuale saldo del conto corrente. In caso di ritardo del pagamento da parte del cliente o qualora quest’ultimo violi in altro modo i propri obblighi contrattuali, Dunlop ha il diritto di recedere dal contratto nel rispetto dei requisiti legali e di esigere la restituzione della merce.
2. Il cliente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riservato dominio solo nell’ambito delle proprie normali transazioni commerciali; non gli è invece consentito costituirla in pegno né trasferirne la proprietà a scopo di garanzia.
3. Il cliente cede sin da ora a Dunlop i crediti della rivendita della merce soggetta a riservato dominio per un ammontare pari all’importo lordo della fattura del credito di Dunlop, che accetta la cessione. Il cliente ha tuttavia il diritto alla riscossione dei crediti, se non è in ritardo con l’adempimento dei propri obblighi nei confronti di Dunlop, non sospende i propri pagamenti, non ha richiesto o avviato una procedura di insolvenza sul proprio patrimonio oppure se non è in corso una procedura di concordato extragiudiziale. Qualora tali requisiti vengano meno, il cliente, su richiesta, deve fornire a Dunlop le informazioni sui crediti ceduti necessarie per la riscossione, fornire a Dunlop tutta la documentazione necessaria a tal fine e deve comunicare immediatamente la cessione al debitore.
4. Un’eventuale elaborazione o lavorazione o installazione della merce soggetta a riservato dominio viene effettuata dal cliente per Dunlop, senza che da ciò conseguano degli obblighi per Dunlop. In caso di lavorazione, assemblaggio o installazione della merce soggetta a riservato dominio con altri articoli non appartenenti a Dunlop, a Dunlop spetta la relativa quota di comproprietà del nuovo articolo, in relazione al valore della merce soggetta a riservato dominio rispetto alla restante merce lavorata al momento della lavorazione, dell’assemblaggio o dell’installazione. Qualora il cliente acquisisca la proprietà esclusiva del nuovo articolo, le parti contrattuali concordano che il cliente concederà a Dunlop la comproprietà del nuovo articolo in relazione al valore della merce soggetta a riservato dominio oggetto di lavorazione, assemblaggio o installazione e che lo conserverà per Dunlop a titolo gratuito. Se la merce soggetta a riservato dominio viene rivenduta insieme ad altre merci, indipendentemente se sia stata lavorata, assemblata o installata, la summenzionata cessione anticipata vale solo per un importo pari al valore della merce soggetta a riservato dominio rivenduta insieme alle altre merci.
5. In caso di pignoramenti, sequestri o altre misure di esecuzione forzata nonché di disposizioni di terzi sulla merce soggetta a riservato dominio o sui crediti precedentemente ceduti, il cliente deve informare immediatamente Dunlop al riguardo, consegnando la documentazione necessaria per un intervento.
6. Se la riserva di proprietà o la cessione non sono valide ai sensi del diritto a cui è soggetta la merce, la garanzia corrispondente in questo ambito alla riserva di proprietà o alla cessione vale come concordata. Se ai fini di una riserva di proprietà valida o di un’altra garanzia corrispondente è necessaria la collaborazione del cliente, quest’ultimo su richiesta di Dunlop è tenuto ad adottare a proprie spese tutte le misure ragionevoli necessarie alla costituzione e al mantenimento di tali diritti.
7. Qualora il valore realizzabile delle suddette garanzie superi i crediti garantiti di oltre il 10 %, Dunlop svincola una parte corrispondente delle garanzie; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a Dunlop.
E. Garanzia
1. Per l’entità delle forniture e dei servizi di Dunlop è determinante l’accordo contrattuale, inclusi i documenti a cui esso fa riferimento. I dati tecnici di Dunlop ivi contenuti sull’oggetto della fornitura, comprendenti immagini, disegni e dati tecnici, non giustificano alcuna prestazione di garanzia. Per l’assenza di difetti è determinante il § 434 cpv. 3 BGB, solo nella misura in cui le caratteristiche della merce non siano state concordate. Le opinioni pubbliche o gli elogi di terzi non costituiscono alcuna informazione sulle caratteristiche della merce nell’ambito del contratto concluso tra Dunlop e il cliente.
2. Le rivendicazioni per difetti da parte del cliente presuppongono che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di controllo e segnalazione. Al momento dello scarico, la fornitura deve essere controllata anche in termini di quantità. Difetti evidenti della merce e/o dei servizi, incluse differenze in termini di quantità e forniture errate devono quindi essere comunicati per iscritto immediatamente, tuttavia al più tardi entro cinque giorni lavorativi dopo la fornitura. Resta salvo l’obbligo di dimostrazione di difetti nascosti. La segnalazione dei difetti deve avvenire almeno per iscritto.
Qualora la segnalazione dei difetti risulti infondata, il cliente è tenuto a rimborsare a Dunlop i costi da lei sostenuti, qualora egli era consapevole o avrebbe potuto accorgersi che non era effettivamente presente alcun difetto.
3. Se la merce e/o i servizi forniti da Dunlop sono difettosi e il difetto è stato segnalato regolarmente e per tempo ai sensi del punto 2, al cliente spettano i diritti di garanzia a norma di legge nella seguente misura:
Dunlop provvederà, a sua discrezione, alla riparazione o alla sostituzione. In assenza di circostanze particolari, non è possibile presupporre un mancato adempimento successivo prima del fallimento del secondo tentativo. Il cliente ha il diritto al risarcimento dei danni solo nell’ambito del paragrafo F.
Qualora a causa del difetto il cliente abbia il diritto di ritenzione del prezzo di acquisto, il diritto di ritenzione è limitato a una parte del prezzo di acquisto proporzionata al difetto.
4. Il termine di prescrizione dei diritti in caso di difetti è di due anni. Tale periodo decorre dalla data di consegna della merce al cliente.
5. Si escludono diritti di garanzia se un difetto è provocato da un utilizzo o trattamento scorretti, ad es. a causa di a) inosservanza della pressione dell’aria prescritta, b) superamento del carico e della velocità di corsa consentiti per le singole dimensioni degli pneumatici, c) uso per rally o corse, d) montaggio errato anche su cerchi non conformi alle norme, arrugginiti o altrimenti difettosi da parte del cliente o di terzi, e) naturale usura, f) mezzi d’esercizio non idonei, g) posizionamento errato delle ruote o anomalie nello scorrimento delle ruote (ad es. sbilanciamento dinamico) e h) fattori chimici, meccanici o termici non rientranti nell’ambito di servizio o della sfera d’influenza di Dunlop.
6. Qualora Dunlop assuma una garanzia a parte, la cui estensione sia determinata dalle condizioni di garanzia in vigore, l’assunzione della garanzia avviene nei confronti del cliente finale, che acquista la merce per uso proprio.
F. Responsabilità
1. Con riserva delle disposizioni seguenti, Dunlop si assume la piena responsabilità conformemente alle disposizioni legislative, qualora Dunlop o i suoi agenti violino un obbligo contrattuale intenzionalmente o per colpa grave, o qualora si verifichi una violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali. Per obblighi contrattuali essenziali si intendono quegli obblighi il cui adempimento è necessario per il raggiungimento dello scopo contrattuale e sul cui rispetto il cliente fa, e può fare, regolarmente affidamento. Qualora Dunlop si assuma la responsabilità per colpa lieve, la responsabilità è limitata al valore dei danni prevedibili tipici del contratto.
2. Restano salve la responsabilità in caso di lesioni colpose tali da compromettere vita, incolumità fisica o salute nonché la responsabilità in caso di assunzione di una garanzia sulle caratteristiche della merce e la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
3. Salvo diversamente disciplinato sopra, la responsabilità di Dunlop è esclusa.
4. Le precedenti disposizioni in materia di responsabilità valgono anche nel caso in cui il cliente invece di una richiesta di risarcimento dei danni in sostituzione del servizio, faccia valere il diritto al risarcimento delle spese sostenute inutilmente.
G. Restituzione
Salvo il caso in cui Dunlop abbia espressamente acconsentito a un ritiro in via eccezionale, si esclude la restituzione della merce consegnata conformemente al contratto. Un ritiro presuppone in ogni caso la comunicazione del numero dell’ordine e della data di consegna; la merce deve inoltre trovarsi in condizioni impeccabili dal punto di vista tecnico ed estetico e deve essere idonea alla rivendita. Dunlop ha il diritto a effettuare il ritiro condizionatamente all’obbligo di pagamento di un rimborso forfettario per il ritiro, per le spese sostenute ai fini del ritiro (in particolare le spese logistiche) più l’imposta sul valore aggiunto a norma di legge. Qualora la merce non si trovi in condizioni impeccabili e non sia idonea alla rivendita, il cliente deve prelevarla a proprie spese o farla smaltire da Dunlop a proprie spese. La merce si considera ritirata solo in caso di esito positivo del controllo di qualità effettuato presso il magazzino centrale di Dunlop. In caso di ritiro, ha luogo un accredito del prezzo pagato dal cliente, meno le spese di trasporto ed eventuali supplementi nonché meno la somma forfettaria per il ritiro concordata. Dunlop si riserva il diritto di verificare bonus già concessi sulla base dei quali viene calcolata la merce restituita ed, eventualmente, di ridurli o recuperarli parzialmente con effetto retroattivo.
H. Protezione dei dati
Dunlop raccoglie e tratta i dati personali esclusivamente in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare l’RGPD e la legge federale tedesca sulla protezione dei dati.
Maggiori informazioni sono riportate nelle informative sulla privacy dell’organismo responsabile (Dunlop): https://www.Dunloptyre.com/it/privacy-policy.
I. Varie ed eventuali
1. Il luogo di adempimento e il foro competente per qualsiasi controversia risultante dal contratto e in relazione al contratto è Offenbach, se il cliente è un commerciante, una persona giuridica del diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico oppure se egli non ha un foro competente nella Repubblica Federale di Germania. Per il cliente vale esclusivamente l’accordo relativo all’elezione del foro competente di cui sopra. Alternativamente, Dunlop ha il diritto di intraprendere azioni legali anche presso il tribunale competente per la sede del cliente.
2. Vige esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.
3. Qualora le presenti condizioni di contratto prevedano che le dichiarazioni siano rese per iscritto, è sufficiente anche la presentazione delle dichiarazioni in questa forma tramite gli strumenti elettronici messi a disposizione a tale scopo da Dunlop nonché qualunque altra dichiarazione in forma scritta ai sensi del § 126b BGB.
4. Se singole disposizioni dovessero essere o diventare interamente o parzialmente inefficaci, ciò non pregiudica la validità del contratto e delle altre condizioni di vendita, fornitura e pagamento. Invece delle disposizioni inefficaci si applicano le corrispondenti disposizioni di legge.
5. Un’eventuale versione in lingua straniera delle Condizioni generali di contratto viene messa a disposizione esclusivamente a titolo di aiuto; la versione tedesca, che il cliente può richiedere in qualunque momento, è l’unica determinante.
Versione: novembre 2025